5 per mille 2020, ecco come iscriversi
Pubblicato anche l’elenco dei beneficiari 2018. Dal 1° aprile sono aperte le iscrizioni per il 2020, termine ultimo il 7 maggio prossimo. Gli enti già registrati non devono ripresentare nuovamente la domanda ma comunicare eventuali variazioni. Tutta la procedura per accedere
C’è tempo fino al 7 maggio prossimo per iscriversi al 5 per mille 2020. La finestra per gli enti che vogliono usufruire di questo sostegno dei contribuenti è stata aperta lo scorso 1° aprile. Inoltre, lo scorso 3 aprile è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco completo dei beneficiari del 5 per mille 2018, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi che hanno sfiorato i 495,5 milioni di euro destinati. Gli enti ammessi al beneficio devono comunicare (qualora già non l’abbiano fatto) all’Agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie o postali, consegnando presso un ufficio dell’Agenzia l’apposito Modello per la richiesta di accredito. Ciò è necessario al fine di ricevere sul proprio conto corrente le somme assegnate.
Come procedere all’iscrizione per il 2020? Gli enti già presenti nell’elenco permanente degli iscritti (pubblicato nei giorni scorsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate) non devono ripresentare nuovamente la domanda di iscrizione, a differenza di quanto avveniva in passato. Gli enti non iscritti nell’elenco permanente dovranno invece seguire la procedura di iscrizione, che andiamo a descrivere nei prossimi paragrafi.
Chi può accedere al 5 per mille?
Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte, comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente.
Anche per l’anno finanziario 2020 il 5 per mille può essere destinato a sostegno delle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del volontariato
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Gli enti del volontariato
Il d.lgs. 111/2017 ha riformato l’istituto del 5 per 1000 con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare ulteriormente gli adempimenti legati a tale istituto: le sue previsioni non sono però ad oggi ancora operative poiché, da un lato, manca il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), dall’altro non è ancora stato emanato il DPCM al fine di completare e di implementare la nuova disciplina.
In attesa del Registro unico nazionale del terzo settore, fra gli enti del volontariato rientrano quindi ad oggi:
- le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali;
- le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi dell’art.10, c.9 del d. lgs. 460/1997;
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica delle onlus;
- le organizzazioni non governative (Ong) già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 ed iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse;
- le associazioni riconosciute e le fondazioni che operano nei settori di attività delle Onlus (elencati nel d.lgs. 460/1997, all’art.10, c.1, lettera a);
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali, di cui alle legge 381/1991;
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi dell’art.10, c.9 del D. Lgs. 460/1997
Le associazioni sportive dilettantistiche
Per quanto riguarda invece le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), queste possono accedere al beneficio del 5 per mille qualora siano iscritte nel Registro telematico del Coni (e quindi riconosciute da quest’ultimo), e solamente qualora svolgano in via prevalente una delle seguenti attività di interesse sociale:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Gli enti già iscritti nell’elenco permanente
La prima cosa da fare è controllare la presenza dell’ente nell’elenco permanente degli iscritti.
Gli enti del volontariato e le Asd che sono presenti nell’elenco non devono né trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione né inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.
Qualora vi fossero degli errori nei dati pubblicati nell’elenco oppure siano intervenute delle variazioni relative ai dati anagrafici (quali il cambiamento della denominazione o della sede legale dell’ente) questi devono essere semplicemente comunicati all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro il 20 maggio 2020, utilizzando il Modello AA5/6 (per i soggetti che hanno solo il codice fiscale) o il Modello AA7/10 (per quelli che hanno anche la Partita iva).
L’unico caso in cui l’ente iscritto è obbligato a ripresentare la sola dichiarazione sostitutiva, a pena di decadenza dal beneficio, è quello in cui sia cambiato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata. Solo in questo caso l’ente dovrà trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2020 ed inviarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all’amministrazione di riferimento, ovvero:
- per gli enti del volontariato, alla competente Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito Modello di dichiarazione (al quale va allegato un documento di identità del nuovo legale rappresentante);
- per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), all’Ufficio del CONI territorialmente competente.
L’invio entro il 30 giugno 2020 della dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante è fondamentale poiché la mancata comunicazione comporta la decadenza dell’ente dall’iscrizione all’elenco del 5 per mille 2020.
Ricapitolando, se l’ente è iscritto nell’elenco permanente, i dati anagrafici sono corretti e il rappresentante legale (il presidente) non è cambiato, esso non deve fare più nulla ai fini dell’iscrizione al 5 per mille 2020.
Vi potranno infine essere casi di enti che, adeguando il loro statuto alla riforma del terzo settore, sono ad esempio passati dalla tipologia di Odv a quella di Aps o viceversa: in tali casi non è necessario presentare nuovamente la dichiarazione sostitutiva, essendo sufficiente che l’organizzazione rientri fra i soggetti destinatari del contributo alla data del 7 maggio 2020 (termine ultimo per l’iscrizione).
Gli enti non iscritti nell’elenco permanente
Per gli enti che non sono iscritti nell’elenco permanente la procedura di iscrizione deve effettuarsi secondo i passaggi seguenti:
- presentazione della domanda di iscrizione entro il 7 maggio 2020. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica (direttamente dagli interessati, qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure da intermediari abilitati, quali CAF o commercialisti) utilizzando l’apposito modello (che è lo stesso sia per gli enti del volontariato che per le Asd);
- entro il 14 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio degli iscritti, ed entro il 20 maggio 2020 sarà possibile verificare eventuali errori e richiedere le correzioni (utilizzando sempre i modelli AA5/6 o AA7/10); l’elenco aggiornato e definitivo degli iscritti sarà pubblicato entro il 25 maggio 2020;
- invio della dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2020. Il modello di dichiarazione sostitutiva varia a seconda che a presentare la domanda sia un ente del volontariato o un’associazione sportiva dilettantistica.
Per gli enti del volontariato la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC alla competente Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle Entrate; le Asd devono inviare invece la dichiarazione sostitutiva tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all’Ufficio del CONI territorialmente competente. Alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante.
Qualora un ente non effettui l’iscrizione entro il 7 maggio 2020 o non abbia inviato la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2020, potrà comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2020 presentando la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre 2020, versando una sanzione pari a 250,00 euro tramite il Modello F24 ELIDE (indicando il codice tributo 8115). Potranno regolarizzare la propria posizione solamente gli enti in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla data del 7 maggio 2020 (termine ultimo per l’iscrizione).
Per maggiori informazioni e chiarimenti sul 5 per mille 2020 è possibile consultare le istruzioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
FONTE: https://www.cantiereterzosettore.it/