Terzo settore e fiscalità, le prime risposte dell’Agenzia delle Entrate
Su richiesta del Forum nazionale arrivano i primi chiarimenti per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus che fino all’operatività del registro potranno usufruire delle precedenti disposizioni
Cosa succede agli enti che non adegueranno i propri statuti entro il 30 giugno 2020? Il tema è quello della fiscalità e la richiesta è di chiarire se Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) potranno continuare a usufruire dei regimi attuali fino all’entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). La risposta dell’Agenzia delle Entrate al quesito posto dal Forum terzo settore nazionale è sì: fino a quando non sarà attivo il registro unico nazionale del terzo settore, quindi, da un punto di vista fiscale tutto rimane invariato. Si scioglie, quindi, uno dei tanti nodi derivanti dal mancato allineamento temporale tra avviamento del registro e la scadenza per l’adeguamento degli statuti.
Come si legge in un articolo del Cantiere terzo settore, le risposte dell’Agenzia delle Entrate sono particolarmente attese dal mondo del terzo settore perché chiariscono un quadro, quello fiscale, su cui c’è bisogno di conferme importanti.
Nella richiesta di chiarimento, il Forum ha richiamato la circolare n. 13 del 31 maggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 31 maggio 2019 in cui si ribadisce che Odv, Aps e Onlus iscritte agli appositi registri che non adeguino i propri statuti entro il termine stabilito – allora era fissato al 3 agosto 2019 – potranno continuare a usufruire del regime fiscale finora previsto.
La risposta al quesito del Forum nazionale si basa su due aspetti principali.
Innanzitutto l’Agenzia ha confermato questa impostazione, riallacciandosi all’indicazione del codice del terzo settore secondo cui “Sino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire entro il 3 agosto 2019). Entro il medesimo termine esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Nonostante la proroga al 30 giugno 2020, l’impostazione rimane intatta.
In secondo luogo, nella risoluzione si fa riferimento alle indicazioni sulla trasmigrazione tra registri attuali e il nuovo Runts contenute nella stessa circolare di maggio: saranno gli enti pubblici territoriali a comunicare al Runts i dati di Odv e Aps presenti nei registri territoriali esistenti fino al giorno prima dell’operatività del registro. Sarà poi il Runts a effettuare le verifiche e richiedere eventuali informazioni e documenti mancanti. Fino alla chiusura del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei relativi registri continueranno ad essere considerati Odv e Aps.
Anche per quanto riguarda le Onlus, la verifica dello statuto alle nuove disposizioni del codice sarà effettuata dall’ufficio del registro unico competente.
Di conseguenza, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri e in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla loro normativa di settore, potranno usufruire delle attuali disposizioni fiscali fino all’attivazione del registro unico nazionale, anche senza aver modificato il proprio statuto entro il termine previsto del 30 giugno 2020. Stesso identico discorso vale per le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe.
Lara Esposito – Cantiere terzo settore
Fonte: Vita.it